Pagamento Sanzione

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AVVERTENZE

Modalità e termini di pagamento
Il trasgressore (responsabile genitoriale in caso di minore) può effettuare il pagamento della tariffa ordinaria e della sanzione aministrativa nelle seguenti modalità:
- Presso le biglietterie ATVO S.p.A.
- On line inquadrando il QRCode o attraverso il seguente link
https://webticketing.atvo.it/RicercaSanzioni.aspx
- Bonifico bancario su c.c. IBAN: IT 71T07601020 00000042980185 intestato ad ATVO S.p.A.
- Versamento su c.c. postale n 42980185 intestato ad ATVO S.p.A.
All'atto del pagamento alla voce causale è necessario indicare il NUMERO DEL SOMMARIO PROCESSO VERBALE ed il NOME E COGNOME DEL SOGGETTO SANZIONATO.
I trasgressore maggiorenne, può effettuare il pagamento inmediatamente nelle mani dell 'agente accertatore.

IMPORTI
E 55,00 (pari alla sanzione amministrativa nella misura minima) per paganenti entro 5 giorni dalla data di contestazione/notifica.
E 110,00 pari alla sanzione amministrativa nella misura ridotta corrispondente ad un terzo della sanzione massima per paganenti dal 6° al 60° giorno.
Dal 61° giorno è possibile l'applicazione della sanzione amministrativa massima fino ad E 550,00 oltre alle spese aministrative pari ad E 12,00.
In caso di trasgressione da parte di soggetto minorenne, i termini di cui sopra, decorrono dal momento della notifica al responsabile genitoriale.
L'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi della legge n. 689 del 24/11/1981, o il ricorso, è l'autorità concedente l'autolinea: Città Metropolitana di Venezia.
Nell'ambito di linee urbane il ricorso andrà inoltrato al Sindaco competente per la concessione.
Per le infrazioni previste dal D.P.R. n.753/1980 si applica la normativa relativa.

RICORSO
A norma dell'articolo 18 della legge n. 689 del 24/11/1981 entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente, in carta libera, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalle medesime autorità.

Il ricorso non interrompe i termini ai fini dell'azione di legge.

1.0.78-atvo